La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c. può essere concessa anche sulla sola verosimile fondatezza dell’opposizione, senza che sia necessario dimostrare il pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall’art. 700 c.p.c. prima della riforma. In presenza di soggetti qualificabili come consumatori, la clausola contrattuale derogatoria dell’art. 1957 c.c. deve ritenersi inefficace, in difetto di prova di una trattativa individuale, con conseguente applicazione del termine di decadenza previsto da tale norma e verosimile fondatezza dell’opposizione all’esecuzione proposta dal garante-consumatore.
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