Sentenza Tribunale di Bologna del 27.05.2025 ottenuta dall'avv. Lorenzo Buldrini. Conseguentemente a precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore è necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa che, nel caso di specie, non è stata dimostrata. In definitiva, ai sensi dell’art. 1957 c.c., l’opposto è stato dichiarato decaduto dalla garanzia nei confronti del fideiussore-consumatore con revoca del decreto ingiuntivo opposto tardivamente ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
Al consumatore va riconosciuta la tutela rafforzata prevista dal Codice del Consumo e dall’art. 1469 bis c.c. cui consegue la presunzione di vessatorietà delle clausole il cui effetto sia quello di contrazione dei diritti del consumatore quale quello di rinunciare ai termini di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
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