Ordinanza Tribunale di Bologna del 23.10.2024 ottenuta dall'avv. Lorenzo Buldrini. Massima: Nell’opposizione a decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c., atteso che l’opponente riveste la qualifica di consumatore risultando estraneo all’organizzazione societaria del debitore principale ed in quanto tale sussiste il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina del Codice del Consumo, circostanza peraltro incontestata, rilevato come l’opponente abbia fatto valere motivi di opposizione che investono l’asserita abusività delle clausole contrattuali individuandole specificamente, osservato che tali clausole abusive, approvate ai sensi dell’art. 1341 co. II Cod. Civ,. possono essere ritenute valide solo in presenza di una trattativa individuale specifica con il consumatore non essendo sufficiente la doppia sottoscrizione. Per tale motivo si sospende l’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
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