Ordinanza Tribunale di Ferrara del 16.10.2024 ottenuta dall'avv. Lorenzo Buldrini. Massima: La cessione del credito, avuto riguardo al fatto che è stipulata tra soggetti societari, uno dei quali un istituto bancario, che riguarda la sorte di molteplici rapporti giuridici, che le vicende correlate alla cessione sono oggetto di una disciplina ad hoc, ovvero la L. 130/1999, e di specifiche forme di pubblicità, non può essere provata che per forma scritta, essendo del tutto inverosimile la ipotesi di una stipulazione orale o per facta concludentia, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale e del ragionamento presuntivo ex art. 2729 c. 2 C.c.
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