Ordinanza Tribunale di Ferrara del 24.3.2021 ottenuta dall'avv. Lorenzo Buldrini. Massima: La produzione dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente, di per sé, in presenza di una specifica eccezione dei debitori di carenza di prova della cessione per non essere stato dimostrato che il credito in questione rientra fra quelli ceduti in blocco per dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria dovendosi comunque accertare, nella fattispecie, se il credito rientri nell’ambito delle categorie dei rapporti bancari ceduti menzionati negli atti di cessione.
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