Ordinanza Tribunale di Ferrara del 21.9.2021 ottenuta dall'avv. Lorenzo Buldrini. Massima: La dichiarazione prodotta dalla resistente, a fronte della presenza di elementi di segno contrario- quali la mancata prova della riconducibilità del credito in questione a quelli le cui caratteristiche sono indicate nel menzionato avviso e la mancanza del codice identificativo del credito nell’elenco dei crediti ceduti tratto dal sito internet indicato nell’avviso pubblicato nella G.U.-, non pare potersi considerare come elemento “decisivo” ai fini della prova della cessione del credito.
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